Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che non possono essere applicate misure alternative meno coercitive in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.
L’interesse superiore del minore, come prescritto all’articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.
I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.