Criteri applicabili al colloquio personale
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
e. provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.