Visita medica
1. Qualora sia ritenuto pertinente dall’autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.
La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l’esito è sottoposto quanto prima all’autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.
2. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.
3. L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.