LO STRUMENTO DELL'EASO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONE CON ESIGENZE PARTICOLARI
Articolo 19, paragrafo 2, della direttiva accoglienza (rifusione)
Assistenza sanitaria
2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.