2. Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
(a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
(c) le considerazioni in ordine all’incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
(d) l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.