Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, tramite i genitori o un altro adulto responsabile per lui/lei secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato (articolo 7, paragrafo 3, della direttiva procedure, rifusione).