Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale sia per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, sia tramite i genitori o un altro adulto responsabile per lui/lei secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato (articolo 7, paragrafo 3, della direttiva procedure, rifusione).