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riservatezza (principio di)

La riservatezza si riferisce al trattamento delle informazioni. Quando le informazioni sono confidenziali, e, pertanto, riservate, possono essere condivise con l'organizzazione autorizzata solo se consentito dalla legislazione nazionale. La portata delle informazioni condivise è limitata alle sole informazioni necessarie a tali parti per svolgere le proprie funzioni.  Se non è consentito dalla legge, alla persona in possesso delle informazioni dovrà essere fornito il consenso  dell'interessato per condividere le informazioni con un'altra organizzazione (ad esempio, le informazioni personali condivise con un avvocato, un medico, uno psicologo, ecc. in genere non possono essere divulgate a terzi senza l'espresso consenso del cliente/paziente). Devono essere previste e attuate misure a tutela della privacy e della riservatezza riguardo alla gestione delle informazioni, conformemente alla prassi nazionale.