Minori non accompagnati
2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:
(a) presso familiari adulti;
(b) presso una famiglia affidataria;
(c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
(d) in altri alloggi idonei per i minori.
Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l’articolo 23, paragrafo 2.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.