Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili
1. Al fine di applicare efficacemente l’articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.
Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.
Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l’intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.
3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell’articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.
La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla direttiva 2011/95/UE.