Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.
Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l’uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.