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RS15P1

Inviato da Tatyana.Tonna il

L 'assistenza sanitaria in relazione alle particolari esigenze del richiedente deve essere fornita conformemente alla prassi nazionale. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psicologica (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva accoglienza, rifusione).