Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata (articolo 23, paragrafo 4, della direttiva accoglienza, rifusione). Sulla base della valutazione approfondita delle esigenze del minore, il funzionario competente dovrebbe, se necessario, assicurare l'accesso del minore ai servizi di riabilitazione competenti.