I minori sono trattenuti solo come ultima misura qualora necessario sulla base di una valutazione individuale della situazione dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. In caso di trattenimento di persone con esigenze particolari occorre tenere conto del fatto che tali esigenze vengano soddisfatte. Il loro stato di salute, anche mentale, costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali (articolo 11, paragrafo 1, della direttiva accoglienza, rifusione).