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tortura

 "[...] il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate."

Tuttavia, occorre osservare che, per l'individuazione di specifiche esigenze procedurali e di accoglienza nel contesto della richiesta di asilo, l'autore della tortura non sarebbe necessariamente rilevante, poiché le conseguenze per l'individuo sarebbero gravi in ogni caso.

Sulla base dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Uniti contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.