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vittima della tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani adulti comprende tre elementi 1) il reclutamento, il trasferimento o il ricevimento di una persona tramite 2) inganno o coercizione in 3) una situazione di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di terzi o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, incluso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o lo sfruttamento in attività criminali o il prelievo di organi.

Ciascun bambino reclutato, trasportato o trasferito a fini di sfruttamento è considerato una potenziale vittima di tratta, anche se non è stato costretto o ingannato. Questo perché non si ritiene possibile che i bambini possano dare il loro consenso informato.

Sulla base della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.