EP7P3
La terza parte non deve essere informata del risultato della decisione a causa degli obblighi di riservatezza.
La terza parte non deve essere informata del risultato della decisione a causa degli obblighi di riservatezza.
Qualora opportuno secondo le pratiche nazionali e le singole circostanze del richiedente, il funzionario competente dovrebbe prendere in considerazione di contattare altre parti già coinvolte al fine di garantire un adeguato sostegno di follow-up dopo che la decisione è stata adottata.
Per l'adozione di una decisione, prendere in considerazione i possibili aspetti sensibili legati al genere. Decidere se adottare una decisione comune per gli adulti in base a un esame individuale e secondo la prassi nazionale.
Nel caso di un minore a carico con richiesta separata per caso di persecuzione per motivi di età, può essere rilasciata una decisione separata conformemente alla prassi nazionale (articolo 11, paragrafo 3, della direttiva procedure, rifusione).
Per quanto riguarda la gravidanza, è possibile che altri membri della famiglia o altre persone legate al richiedente non ne siano a conoscenza. Nel caso in cui le informazioni relative alla gravidanza debbano essere condivise con altre persone, compresi i membri della famiglia, il funzionario competente deve richiedere il consenso informato della richiedente.
Può anche essere che venga individuata la situazione di gravidanza dopo l'avvio delle procedure d’esame accelerate e/o svolte alla frontiera. In tali casi, l'esenzione dalle procedure d’esame accelerate e/o svolte alla frontiera può essere appropriata.
Può anche essere che venga individuata la situazione di gravidanza dopo l'avvio delle procedure d’esame accelerate e/o svolte alla frontiera. In tali casi, l'esenzione dalle procedure d’esame accelerate e/o svolte alla frontiera può essere appropriata.
Possono essere applicate procedure d’esame accelerate e/o svolte alla frontiera o in zone di transito solo a condizione che nell'ambito di tali procedure venga fornito al richiedente il sostegno adeguato in relazione alle sue esigenze particolari (articolo 24, paragrafo 3, della direttiva procedure, rifusione).
Tenere in debito conto la prassi nazionale per le vittime della tratta di esseri umani prima di prendere la decisione sulla protezione internazionale. Secondo il meccanismo nazionale di referral possono essere necessarie fasi aggiuntive prima di adottare una decisione. Tali fasi possono includere la possibilità di recedere dalla procedura d'asilo o di estenderla conformemente al regime speciale per le vittime di tratta di esseri umani.
Se possibile secondo la prassi nazionale, sarebbe consigliabile non adottare una decisione negativa immediatamente prima o dopo la data di prevista per il parto.