LA6P2
Nel caso di richiedenti anziani, il funzionario competente può dover adottare diversi accorgimenti pratici per assicurare la comunicazione con il richiedente (ad esempio, caratteri grandi per i materiali scritti o apparecchi acustici).
Nel caso di richiedenti anziani, il funzionario competente può dover adottare diversi accorgimenti pratici per assicurare la comunicazione con il richiedente (ad esempio, caratteri grandi per i materiali scritti o apparecchi acustici).
Nel caso di richiedenti con disabilità, il funzionario competente può dover adottare diverse disposizioni pratiche per assicurare la comunicazione con il richiedente (ad esempio, un interprete del linguaggio dei segni, caratteri grandi per i materiali scritti). Per i richiedenti con disabilità intellettiva, a seconda della gravità, il funzionario competente dovrebbe utilizzare un linguaggio adeguato, ripetere le frasi, oppure può essere necessario impiegare più tempo.
In alcuni casi, il rappresentante può anche essere coinvolto nella fornitura di informazioni al minore non accompagnato.
Secondo la prassi nazionale, potrebbero essere utilizzati speciali opuscoli informativi o altri materiali (fumetti, materiali video, ecc.). Il funzionario competente dovrebbe assicurarsi che il linguaggio sia adatto all'età e alla maturità del minore.
Qualora opportuno, tenendo conto delle circostanze individuali, tra cui l'età e la maturità del minore, il funzionario competente fornisce informazioni in merito alla procedura di asilo e ai diritti e agli obblighi del minore.
Ad esempio, una richiedente in stato di gravidanza avrebbe potuto necessitaredi un intervento medico o avere partorito.
In alcuni casi, a causa delle circostanze individuali del richiedente potrebbe esserci un divario maggiore tra la preparazione e la presentazione della domanda.
Definire le modalità pratiche per assicurare che il richiedente sia facilitato ad accedere al luogo in cui deve essere presentata la domanda.
Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale sia per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, sia tramite i genitori o un altro adulto responsabile per lui/lei secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato (articolo 7, paragrafo 3, della direttiva procedure, rifusione).
Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva accoglienza, rifusione).