Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva accoglienza (rifusione).
Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili
1. 1. Al fine di applicare efficacemente l’articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.