Fornire informazioni sull'assistenza disponibile.
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Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della direttiva procedure (rifusione)
Garanzie per i minori non accompagnati
1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri:
[...]
Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva accoglienza (rifusione)
Minori non accompagnati
Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva procedure (rifusione)
Domande presentate per conto di persone a carico o minori
Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.
Articolo 11, paragrafo 4, della direttiva accoglienza (rifusione)
Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l’intimità.
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva procedure (rifusione)
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d’asilo.
Articolo 23, paragrafo 4, della direttiva accoglienza (rifusione)
Minori
4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.
Articolo 18, paragrafo 4, della direttiva accoglienza (rifusione)
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).