Articolo 18, paragrafo 5, della direttiva accoglienza (rifusione)
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
Minori non accompagnati
2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:
Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.
Assistenza sanitaria
2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.
Autorità responsabili
4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all’articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.
La definizione di "anziano" varia negli Stati membri ed è generalmente legata all'età anagrafica. È buona norma considerare il concetto di anzianità in relazione alle circostanze da cui proviene il richiedente.
Minori non accompagnati
4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.
Nel caso di richiedenti con disturbi mentali, il funzionario competente potrebbe aver bisogno di adottare diverse disposizioni pratiche accorgimenti pratici per assicurare la comunicazione con il richiedente. A seconda del tipo di disturbo mentale e della sua gravità, il funzionario competente deve adattare il suo linguaggio, fare uso di ripetizioni, impiegare più tempo, ecc.
(a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
(c) le considerazioni in ordine all’incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;